TITOLO III

IL GOVERNO DELLA CHIESA

 

 

PARAGRAFO B      IL CONSIGLIO DI CHIESA

 

Art. 21. Il Consiglio di chiesa è composto dal pastore, dal tesoriere e dai consiglieri.

 

Il Consiglio di chiesa attua i mandati dell'Assemblea, sovrintende alle attività ed ai servizi comunitari, adotta le misure atte a promuovere e a potenziare la missione della chiesa, compie gli atti inerenti all'ordinaria amministrazione, autorizza le spese in conformità al bilancio di previsione approvato dall’Assemblea e provvede alla manutenzione ordinaria dei beni di proprietà o dati in uso alla chiesa e funge da comitato per la nomina del pastore.

 

Del Consiglio di chiesa non possono far parte più di due membri dello stesso nucleo familiare.

 

 

 

Art. 22. I consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i membri comunicanti. Si intendono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, il più anziano.

 

L’Assemblea elettiva stabilisce, secondo le esigenze, il numero dei consiglieri.

 

Il ministero di consigliere ha la durata di due anni. E’ riammessa la rieleggibilità per non più di due volte consecutive.

 

Art. 23. Nella sua prima riunione il Consiglio di chiesa, presieduto dal pastore, elegge tra i suoi membri un presidente e un segretario.

il presidente ha il compito di:

 

 

 

  • convocare il Consiglio
  • predisporre, di concerto con il pastore, l’Ordine del Giorno
  • presiedere i lavori del Consiglio
  • mantenere i contatti con l’Unione, l’Associazione e in genere con l’esterno, per conto dell’Assemblea e del Consiglio
  • svolgere davanti all’Assemblea la relazione del Consiglio

 

Il segretario ha il compito di assistere il Consiglio di chiesa nello svolgimento dei suoi lavori: prepara il Consiglio, redige il verbale, conserva l'archivio ed i registri e li presenta alla richiesta del Consiglio di chiesa.

 

Il segretario del Consiglio di chiesa è anche il segretario dell’Assemblea, presiede alle fasi di costituzione della stessa e ne redige il verbale.

 

 

 

Art. 24. Il Consiglio di chiesa è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni due mesi e comunque ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di chiesa è presieduto dal presidente o, in assenza di questi, da uno dei suoi membri, designati dai presenti.

 

 

Il Consiglio di chiesa può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

 

Il Consiglio di chiesa decide con il voto della maggioranza dei membri presenti. Non sono ammesse astensioni dal voto, tranne che su argomenti che coinvolgano un interesse personale.

 

 

 

Art. 25. Ai lavori del Consiglio di chiesa possono presenziare i membri comunicanti, ai quali è concessa facoltà di parola per brevi interventi sugli argomenti in discussione, eccetto nei casi in cui esso sia chiamato ad intervenire su questioni di disciplina.

 

Il Consiglio di chiesa può invitare ai suoi lavori persone che per la loro competenza specifica possano essere consultate con profitto.

 

Il Consiglio di chiesa riferisce sulle decisioni più importanti alla comunità nella domenica successiva a quella dell'ultimo incontro.

TORNA A REGOLAMENTO

 

 IN RILIEVO

 

APPUNTAMENTI FISSI

UNISCITI A NOI

 

 

NOTIZIE

NEWS EVANGELICHE

 

SOSTIENICI

DONARE FA BENE

 

ACCOGLIENZA

OSPITALITA' 

 PASTORE

SIMONE CACCAMO

 

UFFICIO SEGRETERIA

DANIELA UNCINI

 

UNISCITI

DIVENTA MEMBRO