STATUTO
La chiesa cristiana evangelica battista di Roma, via del Teatro Valle:
Art.1 nata dalla predicazione dell'Evangelo, è fondata sul solido fondamento di Gesù Cristo, si riunisce nel suo nome, lo adora quale Signore e Salvatore, lo riconosce come suo capo e riconosce se stessa come suo corpo, lo attende fino alla fine dei tempi quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Questa è la sua speranza.
Art. 2 è composta da tutti quei credenti in Gesù Cristo che fanno volontaria adesione ad essa, che si riconoscono nella sua confessione di fede e che sono leali verso il patto fraterno.
Art. 3 pur essendo consapevole della sua completa autonomia, è in comunione con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) e ne riconosce l’ordinamento.
Essa è anche parte dell'Associazione delle Chiese Evangeliche Battiste del Lazio e dell’Abruzzo (ACEBLA).
Collabora con le altre chiese ed associazioni evangeliche.
Art.4 fa sua la Confessione di Fede approvata dalla XXXI Assemblea Generale dell'UCEBI.
Art. 5 ha come fini:
· la predicazione di Gesù Cristo, Parola di Dio, e del suo Evangelo;
· il servizio cristiano in questo tempo e luogo;
· la testimonianza della fede nel duplice comandamento dell'amore;
· l'edificazione dei suoi membri tramite il culto e le altre attività della chiesa;
· l'evangelizzazione.
Art. 6 provvede autonomamente al proprio sostentamento, al proprio culto, al raggiungimento dei suoi fini e al sostentamento dei suoi ministri, tramite l’autofinanziamento. Essa è legata da un patto ad un piano di cooperazione tra le chiese in comunione con l'UCEBI.
Art. 7 è fiduciosa, per la promessa del Signore, di essere resa capace di governare se stessa. L'organizzazione che essa si è data è democratica e antigerarchica.
I suoi organi sono:
· L'Assemblea di chiesa
· Il Consiglio di chiesa
· Il Collegio degli anziani
· Il Collegio dei revisori
Art. 8 in base al principio del sacerdozio universale di tutti i credenti, riconosce i doni ed i ministeri che il Signore le ha dato e che essa affida:
· al pastore
· agli anziani
· ai diaconi
Art. 9 stabilisce che vi siano due categorie di membri di chiesa:
1. i membri comunicanti
2. i membri non comunicanti
e partendo dal reciproco riconoscimento tra battisti metodisti e valdesi accoglie i membri provenienti da altre chiese metodiste e valdesi consentendo loro di conservare la denominazione di origine.
Art. 10 stabilisce che per essere iscritti come suoi membri occorre:
· Riconoscere Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e dare segni evidenti di conversione
· Essere battezzati per immersione per sola costrizione della Parola di Dio ovvero provenire da altra chiesa battista, metodista o valdese
· Fare domanda al Consiglio di chiesa