TITOLO III

 

IL GOVERNO DELLA CHIESA

 

 

Paragrafo A L’Assemblea

Art. 14. Riunita in Assemblea la chiesa esprime concretamente la sua capacità di autogoverno. Le deliberazioni dell'Assemblea costituiscono le direttive cui devono conformarsi gli altri organi e le persone della comunità.

 

 

 

Art. 15. Partecipano all'Assemblea i fratelli e le sorelle iscritti nel registro dei membri comunicanti. Eventuali membri non comunicanti, simpatizzanti o invitati sono ammessi a presenziare ai lavori Assembleari senza voto deliberativo.

 

Ove si discuta di argomenti disciplinari o di fatti personali è ammessa la presenza dei soli membri di chiesa.

 

 

 

Art. 16. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di chiesa, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio di chiesa lo ritiene opportuno o quando ne riceve richiesta da almeno un quarto dei membri comunicanti con l’indicazione dei temi da trattare.

 

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno è comunicato nei due culti domenicali precedenti la data dell’Assemblea. Esso è altresì affisso all’interno dei locali della chiesa per lo stesso periodo.

 

 

 

Art. 17. L'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno due terzi dei membri comunicanti iscritti nel registro.

 

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà dei membri comunicanti iscritti.

 

Qualora le deleghe superino il numero dei presenti, l’Assemblea non si intende validamente costituita.

 

 

 

Art. 18. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di chiesa o da altro membro designato dall'Assemblea.

 

Il presidente modera lo svolgimento dei lavori; pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno e stabilisce le modalità di votazione.

 

Il presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal segretario del Consiglio di chiesa che verifica il numero legale per la costituzione valida dell'Assemblea, e redige il verbale.

 

In assenza del segretario del Consiglio di chiesa, il presidente sceglie un verbalista tra i membri di chiesa presenti.

 

 

 

Art. 19. L'Assemblea ordinaria approva la relazione del pastore sull’andamento spirituale della chiesa, la relazione del Consiglio di chiesa sulla sua attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo, la relazione del Collegio dei revisori, le relazioni delle varie attività ed eventualmente la relazione del Collegio degli anziani.

L'Assemblea elegge il tesoriere, i consiglieri, gli anziani, i diaconi, i delegati e i revisori.

 

Le modalità delle votazioni sono:

 

·      per alzata di mano

 

·      per appello nominale

 

Le elezioni e le misure disciplinari avvengono a scrutinio segreto.

 

 

 

Art. 20. Le delibere sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, se non diversamente previsto dal presente regolamento.

 

Per quanto riguarda le elezioni si intendono eletti dall’Assemblea coloro che riporteranno il maggior numero di voti e in caso di parità la persona più anziana.

 

 

 

 

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