TITOLO II

 

I MINISTERI DELLA CHIESA

 

 

PARAGRAFO A                     IL MINISTERO PASTORALE

 

Art. 6. Compito di chi esercita il ministero pastorale è: 

·      predicare la Parola di Dio 

·      guidare la comunità nello studio delle Scritture 

·      impegnarsi nella cura delle anime 

·      rappresentare la comunità 

·      coordinare le attività della chiesa  

 

Art. 7. La chiesa, riunita in Assemblea, esprime la propria  preferenza riguardo alla scelta del pastore. Ai fini di tale scelta, il Consiglio di chiesa prende contatto con il Comitato Esecutivo dell'UCEBI e, possibilmente, con il Consiglio del Collegio Pastorale. Assume, ove del caso, informazioni riservate, sonda il gradimento dei pastori e ne riferisce all'Assemblea. 

L'Assemblea delibera sulla scelta del pastore prendendo in esame i candidati proposti uno alla volta. Si intende eletto il pastore che per primo riceve il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri comunicanti espresso a scrutinio segreto.  

 

Art. 8. La chiesa è tenuta ad agevolare l'esercizio del ministero del pastore, a collaborare con lui e a sostenere gli oneri finanziari inerenti al ministero pastorale in conformità a quanto stabilito nell'ordinamento dell'UCEBI.

 

 

Art. 9. Il pastore prende accordi con il Consiglio di chiesa circa il godimento del riposo annuale e dell'eventuale aggiornamento come previsto dal Regolamento dell'UCEBI, ed è tenuto a notificare al Consiglio eventuali suoi impedimenti.

 

Il Consiglio di chiesa esprime parere in caso di congedo del pastore per motivi di famiglia o per altre gravi ragioni come previsto dal Regolamento dell'UCEBI.

 

Il pastore prende accordi con il Consiglio di chiesa circa le proprie assenze per motivi inerenti al servizio o personali e, se autorizzato, avvisa l'anziano.

 

 

Art. 10. Il pastore esercita il ministero presso la chiesa per la durata di cinque anni, decorrenti dal culto di insediamento. 

Decorso il primo quinquennio, egli può essere riconfermato dall’Assemblea, con il voto, espresso a scrutinio segreto, della maggioranza assoluta dei membri comunicanti, per non più di due quinquenni successivi, salvo le deroghe previste dal Regolamento dell’UCEBI. 

Il ministero può cessare prima della scadenza del quinquennio nei casi previsti dal Regolamento dell'UCEBI.

 

 
 

PARAGRAFO B                     IL MINISTERO DELL'ANZIANO

 

Art. 11. Il ministero dell'anziano comporta una limpida testimonianza personale della fede, visibile nel frutto e nei doni dello Spirito. la chiesa riconosce il ministero dell'anziano tr coloro che mostrano di possedere i doni che li rendono idonei ad asistere, collaborare, e quando occorra, sostituire temporaneamente il pastore nel ministero.

 

 

 

 

PARAGRAFO C                     IL MINISTERO DIACONALE

 

 

Art. 12. Il ministero dei diaconi comporta una chiara testimonianza di amore per la comunità, che si traduce nell’assunzione di compiti di servizio, diretti al migliore andamento della vita comunitaria.

 

Art. 13. I diaconi vengono riconosciuti dall’Assemblea, su presentazione del pastore e del Consiglio di chiesa, in base ai compiti di servizio assunti. 

I diaconi sono tenuti a svolgere con assiduità ed impegno il loro servizio. Il diacono che non segue la vita comunitaria decade dal suo incarico e viene sostituito dal Consiglio di chiesa.

 

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