TITOLO IV   I MEZZI FINANZIARI

 

Art. 30. La chiesa si impegna a raggiungere e mantenere la propria indipendenza finanziaria, in modo non solo da essere autosufficiente, ma da poter anche all'occorrenza sovvenire, per mezzo dell'UCEBI, alle necessità delle chiese consorelle. 

La chiesa ricava le proprie risorse finanziarie dalle collette, dalle contribuzioni volontarie, e dalle offerte dei membri e dei simpatizzanti. 

A nessun titolo può essere richiesta la restituzione di un dono fatto alla chiesa.

 

Art. 31. L'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di previsione implica l'autorizzazione ad erogare le spese preventivate. 

In caso di necessità e urgenza il Consiglio di chiesa può deliberare spese in deroga al bilancio preventivo. In ogni caso esso è tenuto a richiedere la ratifica dell’Assemblea.

 

TITOLO V  ATTIVITA' ECCLESIASTICHE

 

Art. 32. La chiesa istituisce e organizza la scuola domenicale per predicare e insegnare l'Evangelo ai bambini. 

Il Consiglio di chiesa provvede alla designazione dei monitori.

 

Art. 33. Nella chiesa possono costituirsi, con l'autorizzazione dell’Assemblea, gruppi di servizio aventi lo scopo di affiancare l'opera della chiesa in determinati settori. 

Tali gruppi si organizzano autonomamente ma riferiscono annualmente all'Assemblea delle proprie attività. 

I gruppi possono collegarsi a organizzazioni consimili a base più ampia, anche pluridenominazionale o laica, operanti localmente o in un più vasto territorio, a livello nazionale o internazionale.

 

TITOLO VI DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

 

Art. 34. L’anziano, il diacono, il presidente, il consigliere, il tesoriere, il revisore che trascuri o violi i doveri inerenti il suo incarico, può essere in ogni tempo revocato dall’Assemblea su proposta del Collegio degli anziani. Il consigliere che si assenta per più di tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio decade di diritto dall’incarico.

 

Art. 35. Se nel corso dell’incarico viene meno, per qualsiasi causa (dimissioni volontarie, morte, impedimento permanente o di lunga durata, perdita della qualità di membro comunicante, decadenza, revoca da parte dell’Assemblea) uno dei consiglieri, dei componenti del Collegio dei revisori, subentra al suo posto, fino alla conclusione del biennio, il primo dei non eletti nell’ordine dei voti riportati in Assemblea. Se viene meno il presidente, il tesoriere, o uno degli anziani, l’Assemblea provvede prontamente ad una nuova elezione.

 

Art. 36. Quando la chiesa deve essere rappresentata nell’Assemblea Generale dell’UCEBI, in assemblee regionali o pluridenominazionali, l’Assemblea elegge con il voto della maggioranza relativa uno o più delegati, indicando il proprio orientamento di massima sugli argomenti da trattare. I delegati hanno l’obbligo di riferire alla chiesa.

 

Art. 37. Qualunque proposta di modifica al presente ordinamento deve essere presentata per iscritto al Consiglio di chiesa che con una sua relazione la sottopone all'Assemblea. 

Le modifiche si intendono approvate quando riportano la maggioranza dei 2/3 dei membri comunicanti.

 

 

 

 

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