TITOLO III
IL GOVERNO DELLA CHIESA
PARAGRAFO B Il Consiglio di Chiesa
PARAGRAFO C Il Tesoriere
Art. 26. Il tesoriere ha il compito di:
· custodire le risorse finanziarie della chiesa e tenerne la contabilità
· custodire i registri e i documenti contabili
· eseguire i pagamenti nei limiti delle spese autorizzate dall’Assemblea o dal Consiglio di chiesa
· Informare l'Assemblea o il Consiglio di chiesa, ogni volta che richiesto, della situazione finanziaria e di cassa
· svolgere davanti all'Assemblea la relazione finanziaria
· redigere il bilancio consuntivo e preparare il bilancio preventivo da discutere in Consiglio di chiesa
· provvedere a quanto è prescritto sul Registro Contabile Elementare adottato dalle chiese dell'UCEBI
Art. 27. Il tesoriere, eletto dall'Assemblea per un periodo di due anni, è rieleggibile e risponde alla stessa del suo operato.
PARAGRAFO D Il Collegio degli anziani
Art. 28 L'Assemblea, su proposta del pastore, elegge due anziani i quali, con il pastore, formano il
Collegio degli anziani.
Gli anziani durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Gli anziani hanno il compito di assistere e collaborare con il pastore; sono da ritenersi responsabili della predicazione
in assenza del pastore, e all'occorrenza, possono avvalersi dell'aiuto dei predicatori locali o di altri pastori. il Collegio degli anziani ha inoltre il compito di esaminare e derimere gli
eventuali contrasti tra la fratellanza; accoglie le lagnanze e si adopera nel favorire i chiarimenti e la riconciliazione tra i membri di chiesa.
PARAGRAFO E Il Collegio dei revisori
Art. 29. L’Assemblea elegge due revisori con il compito di controllare la contabilità della chiesa, verificare la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili, la consistenza di cassa.
I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.